Il Perù è una Repubblica Democratica Presidenziale.
Lo Stato è unitario, rappresentativo e decentralizzato. Essendo una Repubblica Presidenziale, il Capo di Stato, che svolge anche le funzioni di Capo di Governo, viene eletto direttamente dai cittadini e dura in carica cinque anni. Il Potere Esecutivo è esercitato dal Governo, composto dal Presidente e dai Ministri nominati direttamente dallo stesso Capo di Stato.
Il Potere Legislativo è esercitato dal Congresso unicamerale di cui fanno parte 120 congressisti eletti per cinque anni.
Il Potere Giudiziario viene esercitato dalla Corte Suprema, con sede a Lima, dalle Corti Superiori con giurisdizione dipartimentale e dai Giudici di Primo Grado che esercitano la loro giurisdizione nei capoluoghi di provincia. Le autorità dei dipartimenti, province e distretti (prefetti, viceprefetti e governatori) sono nominati dal Potere Esecutivo, mentre i governatori locali (alcaldes o sindaci provinciali e distrettuali) sono eletti a suffragio universale, dalle popolazioni residenti in quei territori, per un periodo di tre anni.
Attualmente è in atto un processo di decentramento che trasferisce parte del potere e delle competenze centrali a nuovi organismi regionali autonomi.
Il Congresso della Repubblica
Indirizzo: Palacio Legislativo - Plaza Bolívar - Av. Abancay s/n
Dipartimento: LIMA
Provincia: LIMA
Distretto: LIMA
Telefono: 0051-426-0769
Fax: 0051-428-9705
Pagina Web: www.congreso.gob.pe
E’ l’Organo rappresentativo della Nazione. Il suo compito è di legiferare, esercitare il controllo politico dello Stato e rappresentare la Nazione. Viene eletto suffragio universale ogni cinque anni dai cittadini dello Stato. Per essere eletti congressisti occorre essere peruviani di nascita, aver compiuto 25 anni e godere del diritto di voto.
I Congressisti rappresentano la nazione e non sono soggetti a mandato imperativo; non sono perseguibili penalmente per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; non possono essere sottoposti a processo se non con l’autorizzazione del Congresso o della Commissione Permanente, tranne che in caso di flagranza di reato.
Il Congresso elabora ed approva il proprio Regolamento, elegge i rappresentanti nella Commissione Permanente e nelle altre Commissioni; stabilisce l’organizzazione e le attribuzioni dei gruppi parlamentari; amministra i propri fondi economici; approva il proprio bilancio; nomina e rimuove i propri funzionari ed impiegati e svolge le altre funzioni previste dalla legge.
Organizzazione
Il Congresso è composto dai seguenti organi:
Il Plenum del Congresso
Il Consiglio Direttivo
La Giunta dei Portavoce
Il Tavolo Direttivo
La Presidenza
Le Commissioni di Lavoro
La Commissione Permanente
I Gruppi Parlamentari
Funzioni
Funzione legislativa
Consiste nella discussione e approvazione sia di leggi ordinarie sia costituzionali, e nella loro interpretazione, modificazione ed abrogazione, in conformità ai procedimenti stabiliti dalla Costituzione Politica e dal Regolamento del Congresso stesso.
Il diritto d’iniziativa legislativa spetta al Presidente della Repubblica ed ai Congressisti. Inoltre, tale diritto spetta, nelle materie di propria competenza, agli altri poteri dello Stato, alle istituzioni pubbliche autonome, ai municipi ed ai collegi professionali, così come ai cittadini che lo esercitano nel rispetto delle leggi. Tutti i progetti di legge devono essere preventivamente approvati dalle competenti Commissioni legislative, con precedenza per i progetti inoltrati dal Potere Esecutivo con carattere d’urgenza.
La legge, una volta approvata dal Congresso, viene inviata al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione entro il termine di quindici giorni; il Presidente può, in questo lasso di tempo, rinviarla al Congresso per eventuali revisioni.
La legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Giornale Ufficiale, salvo disposizione diversa contenuta nella legge stessa.
Nessuna legge può avere effetto retroattivo, salvo in materia penale se le norme sono più favorevoli al reo. La legge può essere abrogata solo da un’altra legge; può inoltre essere annullata per effetto della sentenza d’incostituzionalità.
Il Congresso può delegare al Potere Esecutivo la facoltà di legiferare, mediante decreti legislativi, su materie specifiche e nei termini stabiliti nella legge di delegazione. I decreti legislativi vengono promulgati, pubblicati e restano in vigore secondo le norme previste per le leggi ordinarie.
Funzione di controllo politico che comprende:
L’investitura del Consiglio dei Ministri; l’esercizio del potere di controllo sulla condotta politica del Governo, nonché sugli atti dell’amministrazione e delle autorità dello Stato.
Il Congresso può svolgere atti investigativi su qualsiasi avvenimento d’interesse pubblico, attraverso le Commissioni d’inchiesta. Può inoltre, dietro istanza della Commissione Permanente, giudicare per tradimento alla Costituzione e per i delitti relativi ad i loro incarichi: il Presidente della Repubblica, i rappresentanti del Congresso, i Ministri, i membri del Tribunale Costituzionale, i membri del Consiglio Nazionale della Magistratura e delle più alte magistrature dello Stato, il Difensore del Popolo ed il Controllore Generale.
La garanzia dell’effettivo rispetto delle leggi e della Costituzione con la predisposizione di misure idonee a rendere effettiva la responsabilità dei trasgressori.
L’approvazione dei Trattati, in conformità con la Costituzione.
Il controllo sull’uso e la disposizione di beni e risorse pubbliche.
L’approvazione del Bilancio e del Conto Generale dello Stato. Funzioni speciali
Sono funzioni speciali del Congresso nominare le più alte cariche dello Stato e rimuoverle nei casi contemplati dalla Costituzione.
In particolare, il Congresso ha la funzione di designare il Controllore Generale della Repubblica, il Difensore del Popolo, i membri del Tribunale Costituzionale, il Direttivo della Banca Centrale di Riserva e il Sovrintendente di Banca e Assicurazioni.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta la Nazione. Per essere eletti Presidente della Repubblica bisogna essere peruviani per nascita, avere più di 35 anni e godere del diritto di voto.
Il Presidente della Repubblica viene eletto per suffragio diretto e dura in carica per cinque anni; al termine del mandato può essere rieletto, ma non per più di due volte consecutive. Nelle sue funzioni è coadiuvato da due Vice-Presidenti ed alle sue dipendenze ha un gabinetto composto di 12 membri.
In caso d’impedimento temporale, il Presidente viene sostituito dai Vice-Presidenti; in caso d’impedimento permanente, il Presidente del Congresso indice nuove elezioni.
Il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla legge davanti al Congresso il giorno 28 di luglio dell’anno in cui si svolgono le elezioni.
Durante il suo incarico può essere accusato soltanto per tradimento della patria; per impedire lo svolgimento di elezioni politiche o amministrative; per sciogliere il Congresso salvo i casi previsti dalla Costituzione o per impedire il suo normale funzionamento.
Funzioni
Le principali funzioni del Presidente della Repubblica sono:
eseguire e far eseguire le disposizioni costituzionali e legislative;
rappresentare lo Stato dentro e fuori della Repubblica;
dirigere la politica generale del Governo;
garantire l’ordine interno e la sicurezza esterna dello Stato;
convocare le elezioni per il Presidente ed i membri del Congresso, così come le elezioni amministrative;
convocare il Congresso in casi straordinari;
rivolgere messaggi annuali al Congresso con un’esposizione dettagliata sulla situazione della Repubblica e con l’indicazione di riforme o misure legislative che si ritengano necessarie;
dirigere la politica esterna e le relazioni internazionali;
ratificare i trattati con altri Paesi;
nominare ambasciatori e ministri plenipotenziari, con l’autorizzazione del Consiglio dei Ministri, con l’incarico di riferire al Congresso;
ricevere gli agenti diplomatici stranieri;
presiedere il Sistema di Difesa Nazionale ed organizzare l’impiego delle Forze Armate e della Polizia Nazionale;
dichiarare guerra e firmare accordi di pace, con l’autorizzazione del Congresso;
stabilire misure straordinarie, sotto forma di decreti d’urgenza con forza di legge, in materia economica e finanziaria;
concedere indulti e commutare pene, concedere la grazia ai condannati.
L’attuale Presidente Costituzionale del Perù è Ollanta Moisés Humala Tasso.